Stop agli slogan ambientali generici: le dichiarazioni sulla sostenibilità dovranno essere chiare, documentate e verificabili
La sostenibilità entra a pieno titolo nella compliance aziendale. Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili in Italia le nuove disposizioni contro il greenwashing introdotte dalla direttiva europea 2024/825 e recepite con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. La nuova disciplina modifica il Codice del consumo e impone maggiore trasparenza sulle informazioni ambientali e sociali utilizzate nella comunicazione commerciale. Quindi stop ai claim generici: espressioni come “green”, “eco-friendly”, “sostenibile” o “climate friendly” non potranno essere utilizzate in modo generico quando non siano supportate da elementi concreti e verificabili. Il principio è semplice: la sostenibilità dichiarata dovrà essere dimostrabile.
Le imprese dovranno quindi prestare particolare attenzione a pubblicità, siti web, packaging, etichette, cataloghi e social network, verificando che ogni claim corrisponda effettivamente alle caratteristiche del prodotto o del servizio. E’ previsto più rigore sulle etichette ambientali.
La nuova normativa interviene anche sui cosiddetti “bollini verdi”. I sistemi volontari di etichettatura che attribuiscono caratteristiche ambientali o sociali dovranno essere fondati su sistemi di certificazione conformi ai requisiti previsti dalla legge o essere istituiti da autorità pubbliche.
Non sarà inoltre possibile presentare come sostenibile un intero prodotto quando il beneficio riguarda soltanto una sua componente. Particolare attenzione viene riservata alle dichiarazioni sulla neutralità climatica. L’acquisto di crediti di carbonio non potrà, da solo, giustificare la presentazione di un prodotto come “carbon neutral”, “climate neutral” o equivalente. Le iniziative di compensazione potranno essere comunicate, ma senza creare nel consumatore l’impressione che il prodotto sia privo di impatto climatico.
Anche le promesse future dovranno avere basi concrete. Le aziende che comunicano obiettivi ambientali da raggiungere negli anni futuri dovranno supportarli con piani concreti, obiettivi misurabili, scadenze e risorse adeguate.
La normativa prevede inoltre verifiche periodiche da parte di soggetti indipendenti per i piani cui si applicano le specifiche condizioni previste dalla disciplina.
La nuova normativa non riguarda soltanto il marketing. Coinvolge anche uffici legali, compliance, sostenibilità e proprietà industriale. Marchi e denominazioni contenenti richiami ambientali, packaging e campagne pubblicitarie dovranno essere verificati per evitare comunicazioni potenzialmente ingannevoli.
Anche nelle operazioni di due diligence, nelle acquisizioni e nei contratti commerciali diventa quindi importante verificare la solidità delle dichiarazioni ESG.
La disciplina si inserisce nel sistema delle pratiche commerciali scorrette e rafforza gli strumenti di tutela dei consumatori. In Italia l’AGCM continuerà a vigilare sull’applicazione delle regole. Sul piano sanzionatorio, il riferimento è l’articolo 27 del Codice del consumo. Per le pratiche commerciali scorrette è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 10 milioni di euro, determinata tenendo conto della gravità e della durata della violazione. Per le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi dimensione unionale la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri interessati. Se il dato sul fatturato non è disponibile, il limite massimo è fissato in 2 milioni di euro.
Il messaggio per le imprese è chiaro: non basta più dichiararsi sostenibili, bisogna poterlo dimostrare.
Dal 27 settembre la comunicazione ambientale dovrà essere accompagnata da dati, documentazione e informazioni verificabili. La sostenibilità diventa così non solo una leva di marketing, ma un vero tema di governance, compliance e gestione del rischio.
Per l’agroalimentare la sfida è particolarmente significativa. Le informazioni ambientali dipendono infatti da una filiera complessa: coltivazione o allevamento, consumo di acqua ed energia, fertilizzanti, trasformazione, refrigerazione, packaging, trasporto e gestione dei rifiuti.
Le aziende sono chiamate a: 1) censire i claim ambientali presenti sui prodotti e sui canali digitali; 2) verificare dati, certificazioni e metodi di calcolo; 3) distinguere chiaramente tra prodotto, ingrediente, confezione e organizzazione; 4) controllare i bollini ambientali utilizzati; 5) coinvolgere marketing, qualità, sostenibilità e ufficio legale prima della pubblicazione e 6) predisporre un fascicolo documentale per ogni dichiarazione.
La nuova normativa non vieta alle aziende di raccontare il proprio impegno ambientale. Chiede però che la sostenibilità passi dallo slogan alla prova.
Per le imprese agroalimentari più preparate può diventare un’opportunità: costruire fiducia, valorizzare gli investimenti reali e distinguersi da chi utilizza la sostenibilità soltanto come leva commerciale.
Per le imprese agroalimentari è quindi il momento di controllare tutti i messaggi ambientali e raccogliere i dati che li giustificano.
La sostenibilità potrà ancora essere comunicata, ma bisognerà passare dallo slogan alla verifica dello stesso.
Per maggiori informazioni: https://www.cfnews.it/societa-e-impresa/greenwashing-cosa-cambia-per-le-imprese-dal-27-settembre-2026/

