Suolo e Salute

Tag Archives: claim ambientali

GREENWASHING, DAL 27 SETTEMBRE NUOVE REGOLE PER LE IMPRESE

GREENWASHING, DAL 27 SETTEMBRE NUOVE REGOLE PER LE IMPRESE

Stop agli slogan ambientali generici: le dichiarazioni sulla sostenibilità dovranno essere chiare, documentate e verificabili

La sostenibilità entra a pieno titolo nella compliance aziendale. Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili in Italia le nuove disposizioni contro il greenwashing introdotte dalla direttiva europea 2024/825 e recepite con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. La nuova disciplina modifica il Codice del consumo e impone maggiore trasparenza sulle informazioni ambientali e sociali utilizzate nella comunicazione commerciale. Quindi stop ai claim generici: espressioni come “green”, “eco-friendly”, “sostenibile” o “climate friendly” non potranno essere utilizzate in modo generico quando non siano supportate da elementi concreti e verificabili. Il principio è semplice: la sostenibilità dichiarata dovrà essere dimostrabile.

Le imprese dovranno quindi prestare particolare attenzione a pubblicità, siti web, packaging, etichette, cataloghi e social network, verificando che ogni claim corrisponda effettivamente alle caratteristiche del prodotto o del servizio. E’ previsto più rigore sulle etichette ambientali.

La nuova normativa interviene anche sui cosiddetti “bollini verdi”. I sistemi volontari di etichettatura che attribuiscono caratteristiche ambientali o sociali dovranno essere fondati su sistemi di certificazione conformi ai requisiti previsti dalla legge o essere istituiti da autorità pubbliche.

Non sarà inoltre possibile presentare come sostenibile un intero prodotto quando il beneficio riguarda soltanto una sua componente. Particolare attenzione viene riservata alle dichiarazioni sulla neutralità climatica. L’acquisto di crediti di carbonio non potrà, da solo, giustificare la presentazione di un prodotto come “carbon neutral”, “climate neutral” o equivalente. Le iniziative di compensazione potranno essere comunicate, ma senza creare nel consumatore l’impressione che il prodotto sia privo di impatto climatico.

Anche le promesse future dovranno avere basi concrete. Le aziende che comunicano obiettivi ambientali da raggiungere negli anni futuri dovranno supportarli con piani concreti, obiettivi misurabili, scadenze e risorse adeguate.

La normativa prevede inoltre verifiche periodiche da parte di soggetti indipendenti per i piani cui si applicano le specifiche condizioni previste dalla disciplina.

La nuova normativa non riguarda soltanto il marketing. Coinvolge anche uffici legali, compliance, sostenibilità e proprietà industriale. Marchi e denominazioni contenenti richiami ambientali, packaging e campagne pubblicitarie dovranno essere verificati per evitare comunicazioni potenzialmente ingannevoli.

Anche nelle operazioni di due diligence, nelle acquisizioni e nei contratti commerciali diventa quindi importante verificare la solidità delle dichiarazioni ESG.

La disciplina si inserisce nel sistema delle pratiche commerciali scorrette e rafforza gli strumenti di tutela dei consumatori. In Italia l’AGCM continuerà a vigilare sull’applicazione delle regole. Sul piano sanzionatorio, il riferimento è l’articolo 27 del Codice del consumo. Per le pratiche commerciali scorrette è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 10 milioni di euro, determinata tenendo conto della gravità e della durata della violazione. Per le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi dimensione unionale la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri interessati. Se il dato sul fatturato non è disponibile, il limite massimo è fissato in 2 milioni di euro.

Il messaggio per le imprese è chiaro: non basta più dichiararsi sostenibili, bisogna poterlo dimostrare.

Dal 27 settembre la comunicazione ambientale dovrà essere accompagnata da dati, documentazione e informazioni verificabili. La sostenibilità diventa così non solo una leva di marketing, ma un vero tema di governance, compliance e gestione del rischio.

Per l’agroalimentare la sfida è particolarmente significativa. Le informazioni ambientali dipendono infatti da una filiera complessa: coltivazione o allevamento, consumo di acqua ed energia, fertilizzanti, trasformazione, refrigerazione, packaging, trasporto e gestione dei rifiuti.

Le aziende sono chiamate a: 1) censire i claim ambientali presenti sui prodotti e sui canali digitali; 2) verificare dati, certificazioni e metodi di calcolo; 3) distinguere chiaramente tra prodotto, ingrediente, confezione e organizzazione; 4) controllare i bollini ambientali utilizzati; 5) coinvolgere marketing, qualità, sostenibilità e ufficio legale prima della pubblicazione e 6) predisporre un fascicolo documentale per ogni dichiarazione.

La nuova normativa non vieta alle aziende di raccontare il proprio impegno ambientale. Chiede però che la sostenibilità passi dallo slogan alla prova.

Per le imprese agroalimentari più preparate può diventare un’opportunità: costruire fiducia, valorizzare gli investimenti reali e distinguersi da chi utilizza la sostenibilità soltanto come leva commerciale.

Per le imprese agroalimentari è quindi il momento di controllare tutti i messaggi ambientali e raccogliere i dati che li giustificano.

La sostenibilità potrà ancora essere comunicata, ma bisognerà passare dallo slogan alla verifica dello stesso.

 

Per maggiori informazioni: https://www.cfnews.it/societa-e-impresa/greenwashing-cosa-cambia-per-le-imprese-dal-27-settembre-2026/

ARRIVANO LE PRIME SENTENZE CONTRO IL GREENWASHING

ARRIVANO LE PRIME SENTENZE CONTRO IL GREENWASHING

Una Corte distrettuale tedesca proibisce al discount Netto di etichettare uno yogurt convenzionale con claim ambientali

In seguito a un esposto dell’organizzazione per la tutela dell’ambiente e dei consumatoti Deutsche Umwelthilfe e.V. la Corte distrettuale di Amberg ha proibito a Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG di utilizzare sul suo yogurt convenzionale il claim “gutes Futter aus umweltschonendem Anbau“ (buon cibo proveniente da coltivazione rispettosa dell’ambiente).

La Corte ha ritenuto che l’asserzione desse ai consumatori l’impressione che il mangime per l’alimentazione delle bovine da latte soddisfacesse requisiti ecologici particolari, mentre così non era.

Netto spiegava sul suo sito web che il mangime era di produzione OGM free e prevalentemente di produzione nazionale, caratteristiche che il tribunale non ha ritenuto sufficienti: il claim aumenta le aspettative di standard ecologici più elevati, che il mangime non soddisfa.

Il tribunale ha inoltre precisato che non è da ritenersi lecito fornire in etichetta affermazioni ambientali ambigue che poi sono precisate meglio sul sito aziendale: le spiegazioni devono essere riportate chiaramente direttamente sul prodotto: Netto avrebbe dovuto spiegare sul vasetto di yogurt cosa intendeva per “coltivazione rispettosa dell’ambiente”.

Nel suo comunicato, Deutsche Umwelthilfe e.V. definisce senza peli sulla lingua come greenwashing le dichiarazioni utilizzate dalla catena e si augura che la sentenza induca anche gli altri operatori a essere trasparenti nelle dichiarazioni di “superiorità” ambientale.

Leggi di più (in tedesco): https://der-betrieb.de/meldungen/greenwashing-urteil-gegen-netto/