PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

È stato pubblicato sulla piattaforma EUR-Lex il Regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 2021/1165 applicabile in tutti gli Stati membri, che stabilisce attraverso 13 articoli, l’utilizzo di determinati prodotti e sostanze, all’interno della produzione biologica.

Il Regolamento è stato emesso in data 15 luglio 2021 e si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2022, fatta eccezione per l’articolo 5 e l’articolo 7 che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2024 (Articolo 13Entrata in vigore e applicazioni).

All’interno dell’Articolo 1, il tema affrontato è quello delle Sostanze attive in prodotti fitosanitari. L’articolo definisce che soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/848, possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, a patto che tali prodotti: a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

L’Articolo 2 entra nel merito dei Concimi, gli ammendanti e i nutrienti, definendo che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella produzione biologica: come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e ad alcune altre particolari clausole.

L’Articolo 3 affronta il tema delle Materie prime per mangimi non biologiche, provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale. Definisce che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime di questa tipologia, a condizione che siano utilizzati in conformità ad alcune precise disposizioni.

All’interno dell’Articolo 4 il tema centrale sono gli Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. Il testo sottolinea che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 5 analizza i Prodotti per la pulizia e la disinfezione:
1) Consente l’utilizzo dei prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, che possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni.

2) Inoltre i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del sopracitato regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione europea.

3) I prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento, possono essere sfruttati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione.

4) Infine, in attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del sopracitato regolamento, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

L’Articolo 6 si focalizza sul tema degli Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici, affermando che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 7, dal titolo: Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, evidenzia che unicamente gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e con le disposizioni nazionali, basate sul diritto dell’Unione.

Nell’Articolo 8 l’argomento affrontato sono i Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito. Solamente i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento, possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

L’Articolo 9: Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino, determina che solo i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti di specifiche condizioni.

Nell’Articolo 10 è messa in evidenza la Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi.
1) Qualora un’autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente.

2) La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.

3) La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che: a) tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata; b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e c) l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

4) Alla scadenza del periodo di due anni l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo, sollevi obiezioni.

L’Articolo 11 definisce l’Abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2008. Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Infine l’Articolo 12 circoscrive alcune Disposizioni transitorie:
1) I prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all’allegato IV, parte D, del presente regolamento.

2) Gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

3) I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.
I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Fonte: Ruminantia

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