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RIVOLUZIONE BIO: L’APPUNTAMENTO DI CONFRONTO SUL FUTURO DELLA FILIERA LASCIA UNA ECO

RIVOLUZIONE BIO: L’APPUNTAMENTO DI CONFRONTO SUL FUTURO DELLA FILIERA LASCIA UNA ECO

Si è tenuto poco più di un mese fa, l’evento protagonista di SANA – Salone del biologico e del naturale. Ma i dibattiti, la sintesi dei dati e i contenuti che hanno attraversato questo appuntamento, hanno lasciato un segno che attende di essere messo a frutto.

Realizzato in collaborazione con FederBIO e AssoBIO, il sostegno di ICE e la segreteria tecnico-scientifica di Nomisma, le due giornate che hanno aperto l’appuntamento di SANA 2021, nella cornice di Rivoluzione BIO, hanno raccolto la densità che l’attesa di un nuovo appuntamento in presenza aveva accumulato.

Policy maker, esperti e attori della filiera e del comparto, hanno trovato interazione diretta, attorno ai temi più caldi e attuali che animano il dibattito intorno al Biologico e alla sua gestione nazionale, nell’ottica della più ampia prospettiva europea.

La sintesi dei dati, nella restituzione di una panoramica numerica del settore, è stata il centro degli appuntamenti della prima giornata di Rivoluzione BIO.

L’Osservatorio SANA ha esposto una carrellata di numeri chiave della filiera biologica; a cui sono seguiti gli interventi di altri attori tra i quali ICE Agenzia, SINAB, ISMEA e NOMISMA.

 

Alcuni dati

  • Superficie utilizzata a biologico: 2,1 milioni di ettari, ovvero il 16,6% sul totale delle superfici coltivate in Italia;
  • Operatori bio: l’aggiornamento al 2020, indica essere circa 82mila;
  • Dimensione mercato interno: l’aggiornamento a luglio 2021, indica 4,6 miliardi di euro di vendite bio (+5% rispetto al 2020);
  • Export: indica l’Italia secondo paese esportatore al mondo, con un valore economico di 2,9 miliardi di euro;
  • Importazioni: l’aggiornamento al 2020, indica 231.716,5 le tonnellate di prodotto biologico importato dai Paesi terzi (dall’Asia la quota maggiore, quanto a provenienza);
  • Consumatori: l’89% delle famiglie italiane ha acquistato biologico almeno una volta nell’ultimo anno.

 

La seconda giornata dell’appuntamento ha trovato fulcro attorno al tema delle policy del settore.
Al centro del dibattito è emersa l’urgenza di un Piano d’azione italiano per lo sviluppo del biologico, argomento che è stato sviscerato nell’ambito di una Tavola Rotonda con istituzioni e protagonisti della filiera, tra cui Edoardo Cuoco – Direttore IFOAM Organics Europe, Dino Scanavino – Presidente CIA, Maria Grazia Mammuccini – Presidente di FederBIO e taluni altri. Azioni, percorsi, iniziative sono state individuate, al fine di stimolare una crescita del mercato interno del comparto.

 

Anche il tema del packaging ha avuto uno spazio importante, durante i due appuntamenti dedicati, dal titolo: “Food: Packaging and Bio Indagine AssoBio sul packaging sostenibile” e “Organic food, la scelta di un packaging coerente – i materiali”.

 

Ersilia Di Tullio, di Nomisma, ha esposto i dati raccolti e relativi all’argomento, al quale sono seguite riflessioni e contributi di professionisti delle realtà del settore che hanno portato la loro esperienza e animato il dibattito.

Durante la Tavola Rotonda dedicata al mondo del packaging, si sono susseguite considerazioni di rappresentanti del mondo dei materiali, tra cui: Elisabetta Bottazzoli – Direttrice Generale di Assobioplastiche, Cosimo Messina – Vice Presidente di Assoimballaggi, ma anche Jenny Campagnol – Responsabile dell’area tecnica del Consorzio italiano compostatori.

 

L’appuntamento merita di essere ripetuto l’anno prossimo, sebbene l’eco della sua terza edizione stia ancora viaggiando per cercare un canale di concretezza. C’è lo spazio di diversi mesi, per rinforzare le basi della rivoluzione (Bio).

Fonte: Nomisma

 

SUOLO E SALUTE AL SANA 2021

SUOLO E SALUTE AL SANA 2021

Al via giovedì, 9 settembre, la principale fiera del biologico italiano, la 33esima edizione di SANA.

 

Aprirà la manifestazione l’appuntamento con Rivoluzione Bio, due giornate di lavori con esperti e protagonisti del biologico, per una “fotografia” attuale dello stato di salute della filiera bio.

 

Da settore di nicchia a nodo strategico di una politica di sviluppo sostenibile e innovativa; il biologico coniuga la salvaguardia delle risorse naturali con la crescita socio-economica delle aree rurali.

 

L’evento di SANA, è riuscito ad accreditarsi nel tempo, come vetrina nazionale e internazionale di principale riferimento, in un mercato in continua trasformazione.

 

Alessandro D’Elia, direttore generale di Suolo e Salute, afferma: “Il biologico italiano, punta di diamante dell’agroalimentare di qualità del nostro Paese, deve molto a SANA e ai tanti attori che, nel tempo, hanno fortemente creduto in questo paradigma di sviluppo agricolo. Tra questi, in primo piano, vi è Suolo e Salute che trae origini dall’Associazione, fondata a Torino nel 1969, pioniera nella promozione del metodo dell’agricoltura biologica. Oggi, l’attuale organismo di controllo e certificazione, con la passione di sempre e i suoi oltre cinquant’anni di storia, certificando il 26% delle aziende bio italiane, continua a dare il suo fattivo contributo per aumentare la credibilità del settore che di fatto rappresenta la via maestra per mantenere la fiducia dei consumatori e ampliare ancora di più i margini di crescita”.

 

Primo organismo di controllo e certificazione del biologico in Italia, con circa 21.000 aziende (il 26% del totale nazionale) e oltre 650.000 ettari (oltre il 30%) di superficie bio certificata, Suolo e Salute non poteva cerco mancare alla 33esima edizione di SANA, di nuovo live, all’interno del Quartiere fieristico di Bologna.

Lo staff di Suolo e Salute sarà lieto di incontrarvi dal 9 al 12 settembre, presso i propri spazi espositivi presenti al padiglione 37 spazio B22-C21

 

VI ASPETTIAMO!

 

Per informazioni: www.suoloesalute.it

 

Fonte: Sana

PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

È stato pubblicato sulla piattaforma EUR-Lex il Regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 2021/1165 applicabile in tutti gli Stati membri, che stabilisce attraverso 13 articoli, l’utilizzo di determinati prodotti e sostanze, all’interno della produzione biologica.

Il Regolamento è stato emesso in data 15 luglio 2021 e si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2022, fatta eccezione per l’articolo 5 e l’articolo 7 che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2024 (Articolo 13Entrata in vigore e applicazioni).

All’interno dell’Articolo 1, il tema affrontato è quello delle Sostanze attive in prodotti fitosanitari. L’articolo definisce che soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/848, possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, a patto che tali prodotti: a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

L’Articolo 2 entra nel merito dei Concimi, gli ammendanti e i nutrienti, definendo che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella produzione biologica: come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e ad alcune altre particolari clausole.

L’Articolo 3 affronta il tema delle Materie prime per mangimi non biologiche, provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale. Definisce che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime di questa tipologia, a condizione che siano utilizzati in conformità ad alcune precise disposizioni.

All’interno dell’Articolo 4 il tema centrale sono gli Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. Il testo sottolinea che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 5 analizza i Prodotti per la pulizia e la disinfezione:
1) Consente l’utilizzo dei prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, che possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni.

2) Inoltre i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del sopracitato regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione europea.

3) I prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento, possono essere sfruttati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione.

4) Infine, in attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del sopracitato regolamento, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

L’Articolo 6 si focalizza sul tema degli Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici, affermando che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 7, dal titolo: Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, evidenzia che unicamente gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e con le disposizioni nazionali, basate sul diritto dell’Unione.

Nell’Articolo 8 l’argomento affrontato sono i Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito. Solamente i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento, possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

L’Articolo 9: Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino, determina che solo i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti di specifiche condizioni.

Nell’Articolo 10 è messa in evidenza la Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi.
1) Qualora un’autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente.

2) La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.

3) La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che: a) tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata; b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e c) l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

4) Alla scadenza del periodo di due anni l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo, sollevi obiezioni.

L’Articolo 11 definisce l’Abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2008. Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Infine l’Articolo 12 circoscrive alcune Disposizioni transitorie:
1) I prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all’allegato IV, parte D, del presente regolamento.

2) Gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

3) I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.
I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Fonte: Ruminantia