Utilizzo del rame in agricoltura biologica: chiarimenti dal Mipaaft

Il Mipaaft ha chiarito i termini di utilizzo del rame in agricoltura biologica alla luce dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1981/2018.

A tal proposito, si conferma che allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:

– Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018;

– Max 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.

Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà usare un massimo di 6 kg/ha purché nel settennio 2019-2025 non si superi complessivamente il limite di 28 kg/ha.

Qualora le Regione o PPAA, ai sensi dell’art. 2, punto 13) del DM 6793/2018, abbiano adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/anno, prevista dal Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha. Tuttavia lo stesso operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco temporale di 7 anni.

Pertanto, in caso di deroga rilasciata dalla Regione o PPAA, l’operatore potrà utilizzare nell’anno in corso un quantitativo di rame, tenendo conto che:

– non potrà essere superato il massimale di 30 kg/ha nei 5 anni come previsto dal Reg. 889/2008, in considerazione del rame già utilizzato nel quadriennio precedente;

– il quantitativo utilizzato nell’anno in corso dovrà essere scalato dal massimale di 28 kg/ha utilizzabile nei 7 anni (iniziati con l’anno in corso).

A titolo esemplificativo, in caso di deroga rilasciata per l’anno 2019, qualora l’operatore abbia utilizzato negli anni 2015-2018 22 kg/ha di rame, nel 2019 potrà utilizzare fino a 8 kg/ha. Tuttavia negli anni 2020-2025 il produttore non potrà utilizzare più di 20 kg/ha.

In conclusione, ai sensi della normativa vigente, si ritiene tuttora legalmente ammissibile l’utilizzo di 6 kg/ha di rame nel singolo anno. In caso di deroga risulta possibile anche il superamento dei 6 kg/ha, seppur tale circostanza sia da disincentivare, in quanto rischia di mettere in difficoltà il produttore negli anni successivi dovendo rispettare il vincolo ineludibile di 28 kg/ha complessivi nel settennio. Per tale ragione, la Scrivente intende chiedere alla Commissione UE l’eliminazione dall’allegato II del Reg. CE n. 889/2008 della possibilità di derogare dai 6 kg/ha.

Secondo le indicazioni del Min. della Salute, è auspicabile che gli operatori siano orientati, per quanto possibile, al rispetto del limite di 4 kg/ha nel singolo anno, superandolo solo in caso di forti criticità.

La presente nota è conforme al parere della Commissione UE espresso nel corso della riunione del COP del 5-6 marzo u.s., a seguito di specifica richiesta di chiarimento presentata dalla delegazione italiana.

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