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CONTRORDINE, AMMESSO IL LITOTAMNIO NEI PRODOTTI BIOLOGICI

CONTRORDINE, AMMESSO IL LITOTAMNIO NEI PRODOTTI BIOLOGICI

La Corte di Giustizia europea cestina la posizione dei servizi della Commissione, che da anni ritenevano la farina dell’alga rossa calcarea incompatibile con la produzione biologica. Nuovo via libera alle bevande vegetali “fonte di calcio”

 

La settimana scorsa la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso la sentenza nel caso Lima BV (C-295/25), relativo all’impiego di polvere macinata dall’alga Lithothamnium calcareum certificata come biologica per l’arricchimento in calcio di prodotti alimentari biologici.

La Corte ha stabilito che la polvere dell’alga rossa Lithothamnium calcareum macinata certificata biologica non deve essere classificata come “minerale” ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848, come sostenevano i Servizi della Commissione,  ma va invece considerata un comune ingrediente agricolo biologico, come sin dall’inizio IFOAM Organics Europe aveva sostenuto.

La posizione dei servizi della Commissione, alla quale avevano dovuto adeguarsi autorità competenti e organismi di controllo in tutta la UE aveva fatto fuori dal mercato tutte le bevande vegetali il cui contenuto in calcio, da decenni, era aumentato grazie all’aggiunta di una piccola quantità della polvere dell’alga, causando gravi danni alle imprese del settore e ponendo i consumatori di fronte a una scelta tra prodotto biologico con un contenuto limitato di calcio o prodotto convenzionale arricchito con calcio (da alga o meno).

La Corte ha concluso che l’utilizzo della polvere dell’alga nella lavorazione di prodotti alimentari biologici – incluse le bevande a base vegetale sostitutive del latte – ai fini dell’arricchimento in calcio non è vietato da nessuna disposizione del Regolamento: non si devono applicare a questo ingrediente le restrizioni specifiche applicabili a minerali, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e ingredienti agricoli non biologici
La sentenza arriva dopo anni dall’inizio del contendere, ma l’esito è molto positivo, esattamente il tipo di sentenza che si auspicava.

Ora le aziende potranno riformulare i prodotti, tornando a riproporre le loro bevande vegetali “fonte di calcio“ (se non “ricche di calcio”) che l’opinione priva di fondamento e di ragioni valide dell’ufficio di Bruxelles aveva tolto di mezzo per alcuni anni.

Per dare a Cesare quel che è di Cesare, ricordiamo che all’epoca il ministero agricolo italiano, anche se invano, si era schierato per l’assoluta liceità dei prodotti contenenti la farina d’alga.

Leggi qui la sentenza: https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=IT&publishedId=C-295%2F25&searchTerm=C%252D295%252F25

Leggi qui la Nota interpretativa sull’utilizzo del litotamnio nei prodotti trasformati biologici di IFOAM Organics Europe, la cui correttezza è confermata dalla sentenza della Corte: https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2020/06/ifoameu_reg_interpretation_note_lithotamnium_201803.pdf

CORTE DI GIUSTIZIA: LECITI I DIVIETI NAZIONALI DI COLTIVAZIONE DI OGM

CORTE DI GIUSTIZIA: LECITI I DIVIETI NAZIONALI DI COLTIVAZIONE DI OGM

La Corte in Lussemburgo dà ragione all’Italia: il divieto nazionale di seminare OGM rientra tra le prerogative dell’autorità e non viola il diritto europeo

Qualcuno ricorderà il caso dell’agricoltore friulano Giorgio Fidenato, militante pro OGM che nel 2021 aveva sfidato il divieto in vigore a livello nazionale seminando mais geneticamente modificato MON 810. Di conseguenza, le autorità gli avevano ordinato di trinciare e interrare le piante (ingiunzione alla quale Fidenato non aveva dato esecuzione, per cui all’abbattimento delle colture avevano dovuto provvedere gli agenti del Corpo forestale dello Stato) e gli avevano inflitto sanzioni per 50 mila euro.

Fidenato aveva presentato ricorso ai giudici nazionali, che si erano risolti a chiedere alla Corte di giustizia UE la verifica della validità delle disposizioni nazionali di divieto, anche alla luce dei principi di libera circolazione delle merci, libertà d’impresa, non discriminazione e proporzionalità.

La Corte di Giustizia Ue ha respinto le contestazioni dell’attivista pro OGM, confermando che la procedura attivata dall’Italia nel 2015 è perfettamente in linea con il diritto dell’Unione, che riconosce agli Stati membri un ampio margine di manovra nella gestione dei propri territori agricoli, ivi compresa la facoltà di vietare la coltivazione di OGM senza nemmeno fornire giustificazioni, sempre che il titolare dell’autorizzazione (in questo caso la multinazionale Monsanto, poi acquistata da Bayer nel 2018) non si sia opposto entro trenta giorni dal provvedimento.

Secondo la sentenza, divieti nazionali non creano discriminazioni tra agricoltori né violano la libertà d’impresa, ma tutelano la scelta di un Paese di preservare i propri modelli agricoli tradizionali, senza la necessità di giustificare le proprie decisioni di politica agricola nazionale.

Potete leggere la sentenza in italiano a pagina https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/jurisprudence?lang=IT&searchTerm=%22C-364%2F24%22&sort=DOC_DATE-DESC