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Agricoltura biologica: la Commissione europea si pronuncia su controlli e limiti pesticidi

Appuntamento importante per il biologico: questa settimana, il Parlamento europeo si è riunito per votare la proposta della Commissione volta a rendere più rigide le norme in materia di agricoltura biologica.

La legge UE sul settore risale al 1991 ed è stata rivista nel 2009. Essa stabilisce gli standard minimi per la produzione biologica che consentono o meno di imprimere su un prodotto il logo biologico UE. Nel marzo dello scorso anno, la Commissione ha presentato un progetto di revisione del regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti, discusso appunto a Bruxelles nei giorni scorsi. Durante l’incontro, si è dibattuto anche sulla possibilità di accettare o meno controlli più severi sulle importazioni di alimenti biologici provenienti da paesi terzi extra-UE.

Nei giorni scorsi, in vista della votazione alla Commissione agricoltura del Parlamento Europeo, Agrinsieme ha inviato una lettera ai parlamentari italiani in Europa, per difendere le esigenze degli agricoltori italiani e di tutto il settore biologico. Ciò che ha spinto il coordinamento a rivolgersi ai parlamentari è stato il timore che alcuni degli emendamenti proposti dal relatore tedesco Häusling potessero avere un impatto negativo in termini di sicurezza e qualità delle produzioni biologiche.

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In particolare, si legge sul sito di Confagricoltura: “La proposta del relatore non ci trova pienamente soddisfatti perché lascia irrisolta la questione della presenza di sostanze e prodotti non autorizzati nei prodotti biologici, materia sulla quale manca di fatto un’armonizzazione a livello comunitario, dal momento che solo l’Italia e pochi altri Paesi hanno deciso di fissare per legge una soglia massima di contaminazione“.

Ma non è tutto: i dubbi riguardavano anche la definizione di “gruppo di operatori” ai fini della certificazione, ai controlli e, non ultimo, alla deroga concessa a quei Paesi che per particolari condizioni climatiche potranno esportare prodotti biologici non conformi ai rigidi standard europei (come nel caso del riso dei Paesi dell’Indocina).

Cosa ha deciso Bruxelles?

La Commissione Agricoltura del parlamento Europeo ha votato a favore di controlli annuali mirati lungo l’intera filiera per evitare frodi, ma ha bocciato i valori limite per la presenza di pesticidi. Un punto quest’ultimo rilevante per l’Italia, leader in Europa nel settore e che prevede già una soglia limite.

Martin Hausling ha così spiegato la decisione: “Non vogliamo che alcuni Paesi fissino dei limiti per le sostanze autorizzate e altri no”. In base alla logica adottata dal Parlamento Ue, un prodotto può essere venduto come biologico se la contaminazione da sostanze non autorizzate è avvenuta (ad esempio tramite il vento) nonostante l’agricoltore abbia seguito tutte le regole.

In caso di negligenza ripetuta, il produttore perde la certificazione bio. Sarà la Commissione Ue, se necessario, a formulare una proposta su eventuali soglie limite dopo il 2020.

Per quanto riguarda il settore dell’import, il principio attuale dell’equivalenza delle regole con i Paesi terzi dovrà essere sostituito da quello della conformità. Gli accordi attuali che ancora non prevedono gli stessi standard, come quello con gli Usa, dovranno essere rivisti nel giro di cinque anni.

IFOAM EU(Federazione internazionale dei movimenti per l’agricoltura biologica) ha accolto con favore solo alcuni dei risultati ottenuti dalla Commissione UE. Sebbene, infatti, abbia giudicato opportuno il rifiuto del Comitato di introdurre una soglia di perdita di certificazione per le sostanze non autorizzate e il suo suggerimento di armonizzare meglio le procedure di indagine in caso di contaminazione, rimangono comunque perplessità sulla clausola di rivedere nuovamente la questione nel 2020. “Un nuovo periodo di 5 anni di incertezza nella normativa è assolutamente inaccettabile per il settore biologico“, ha affermato Marco Schlüter, direttore di IFOAM EU “Inoltre, il principio chi inquina paga non può essere capovolto: gli agricoltori biologici non devono essere ritenuti responsabili per la contaminazione derivante dall’agricoltura convenzionale. Oggi come anche nel 2020“.

Fonti:

http://brussels.cta.int/index.php?option=com_k2&id=10738:eu-tighter-control-of-organic-food-imports&view=item&Itemid=54

http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/commissions-proposal-stricter-thresholds-organic-farming-opposed-318280

http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/2015/appello-di-agrinsieme-ai-parlamentari-europei-per-difendere-l-agricoltura-biologica-italiana.php

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2015/10/13/agricoltura-bio-pe-ok-controlli-ma-no-a-limiti-pesticidi_85bc82dd-0d8b-4e46-b57f-e5aea71fc413.html

http://www.ifoam-eu.org/en/news/2015/10/13/press-release-moving-right-direction-parliament-vote-organic-obstacles-still-remain

Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura di alimenti biologici per animali da compagnia.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prodotti biologici, la presente norma disciplina la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura di alimenti biologici per animali da compagnia (art. 95, par. 5 del Reg. (CE) n. 889/08) Ai fini della presente norma, per alimento biologico per animali da compagnia si intende qualsiasi alimento biologico destinato all’alimentazione di animali da compagnia, cosi come definiti dall’art. 3, paragrafo 2, lettere d) ed f) del Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, quali animali appartenenti ad una specie normalmente non destinata al consumo umano nell’Unione Europea.

L ‘operatore che intende produrre, preparare, commercializzare ed etichettare alimenti biologici per animali da compagnia in conformità al metodo di produzione biologico oltre al rispel10 delle disposizioni generali sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi e degli additivi in essi contenuti.

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Deve conformare la sua attività a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e dal Reg. (CE) n.88g/2008 e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di:

  • definizioni, principi e obiettivi della produzione biologica;
  • norme di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e

importazione di prodotti biologici;

  • etichettatura dei prodotti biologici;
  • controlli e certificazione della produzione biologica.

Gli alimenti biologici per animali da compagnia possono contenere tutti i prodotti e gli ingredienti ottenuti in conformità alla produzione biologica e le materie prime, gli additivi, i prodotti. le sostanze e gli ingredienti di cui agli Allegati V, VI, VIII e IX del Reg. (CE) n. 889/2008 in conformità con le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 e nel Reg. (CE) n. 767/2009 della Commissione del 13 luglio 2009.

Le materie prime di cui all’Allegato Degli ingredienti non biologici di origine agricola di cui all’Allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 possono anche essere utilizzati nella relativa forma idrolizzata in conformità al Reg. (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 a condizione che il processo di idrolisi non comporti modifiche chimiche (trattamento con acidi/alcali) e che gli enzimi, eventualmente utilizzati, non siano prodotti con microrganismi geneticamente modificati.

Sono sempre e comunque vietati l’uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivali o ottenuti da organismi geneticamente modificati e l’uso di radiazioni ionizzanti.

Identificazione e tracciabilità

L’identificazione degli alimenti biologici per animali da compagnia deve essere garantita per tutto il suo ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione e la tracciabilità deve essere gestita per lotti.

L’operatore, ai sensi degli art. 66 e 89 del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, tiene una contabilità di magazzino che, oltre alle informazioni obbligatorie, riporta i seguenti dati:

  1. a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l’esportatore dei prodotti;
  2. b) la natura e i quantitalivi dei prodotti biologici consegnati all’unità e, se del caso, di tutti i materiali

acquistati, nonché l’uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione degli alimenti biologici per animali da compagnia composti:

  1. c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
  2. d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti – diversi dai consumatori

finali – di tutti i prodotti che hanno lasciato l’unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario:

  1. e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.
  1. 2. La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del

ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione utile all’organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili comprendono dati relativi all’origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti di alimenti biologici per animali da compagnia.

Oltre agli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 16321 del 9 agosto 2012, il certificato di conformità consente l’identificazione del tipo o della gamma di alimenti biologici per animali da compagnia nonché del relativo periodo di validità.

Etichettatura

Ai fini dell’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, oltre alle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia degli analoghi prodotti convenzionali, sono riportate le indicazioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti biologici. Il termine “bio” o “biologico· può essere utilizzato nella denominazione di vendita degli alimenti biologici per animali da compagnia purché gli stessi siano conformi alla presente norma e che almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico in conformità al Reg.(CE) 834/2007.

Il termine “bio” o “biologico” può essere utilizzato soltanto nell’elenco degli ingredienti degli alimenti biologici per animali da compagnia purché gli stessi ingredienti siano conformi alla presente norma nazionale. In questo caso l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. I termini e l’indicazione della percentuale di ingredienti biologici non devono essere posti in maggiore risalto rispetto alla descrizione o al nome del prodotto e quindi devono comparire con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli degli altri ingredienti non biologici.

 

per informazioni in merito: sviluppo@suoloesalute.it