Il CdM approva il disegno di legge sul consumo e riuso del suolo

Approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Riportiamo di seguito i passaggi più significativi del provvedimento a beneficio dei nostri lettori.

Vengono definiti univocamente i concetti di “superficie agricola” e “Consumo del suolo”. Nel primo caso ci si riferisce a tutti quei terreni che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola, indipendentemente dal loro utilizzo. Nel secondo caso per consumo agricolo si intende la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all’attività agricola.

 Per determinare il limite di superficie “consumabile”, viene individuato un procedimento che coinvolge Regioni e Province autonome e culmina con il decreto del Ministro delle politiche agricole d’intesa con il Ministro dell’Ambiente, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, che stabilisce  l’estensione massima di terreni agricoli consumabili. Tale provvedimento viene sottoposto a verifica ogni 10 anni.

 Si propone l’istituzione  di un Comitato interministeriale (che include rappresentanti dell’Istat e della Conferenza unificata) avente compiti di controllo e monitoraggio del consumo di superficie agricola nazionale anche attraverso l’estensione di un rapporto annuale sul consumo del suolo a livello nazionale, che il Ministro delle politiche agricole presenterà quindi al Parlamento.

 Per dare concreta attuazione ai principi del disegno di legge, entro un anno dalla entrata in vigore della legge i Comuni saranno tenuti a censire le aree di pertinenza comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione, oltre che predisporre  un elenco di tutte le aree potenzialmente suscettibili di utilizzo prioritario a fini edificatori  di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali. Concluso il censimento o in assenza del medesimo, sarà vietato nelle aree del Comune ogni ulteriore intervento edificatorio, sia esso pubblico o privato, residenziale, di servizi o di attività produttive che comporti consumo di suolo in edificato.

 Viene inoltre vietato l’utilizzo a scopi diversi da quelli agricoli di qualsiasi terreno agricolo che abbia usufruito di aiuti di Stato o di aiuti comunitari per almeno cinque anni dall’ultimo finanziamento.

Viene promosso e incentivato attraverso una priorità nella concessione di finanziamenti edilizi per il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l’attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, anziché l’attività di edificazione e costruzione di nuove linee urbane.

 Viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole di un registro di Comuni “virtuosi” interessati, i cui strumenti urbanistici non prevedono cioè  l’aumento di aree edificabili o comunque contemplano un aumento inferiore al limite fissato.

 I proventi dei titoli abilitativi edilizi verranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, ad interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico, con particolare riguardo per la situazione di rischio che caratterizza larghe parte del territorio nazionale in occasione di eventi calamitosi.

 Dalla entrata in vigore della legge e fino alla adozione del D.M. in cui verrà determinata l’estensione massima delle superficie agricola consumabile (e, comunque, non oltre il termine di tre anni), non sarà consentito il consumo di superficie agricola ad eccezione della realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o di lavori già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.

Fonte: AIOL

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