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Tag Archives: produzione biologica

AVVIATO UN PROGETTO PER SOSTENERE GLI OLIVICOLTORI PALESTINESI

AVVIATO UN PROGETTO PER SOSTENERE GLI OLIVICOLTORI PALESTINESI

Un progetto di cooperazione che vede operatori biologici italiani in prima fila

In un periodo certamente non facile per le comunità rurali palestinesi, è nata “Olivi – Cultura di Pace in Palestina”, nuova iniziativa che vuole unire gli olivicoltori del Mediterraneo per rafforzare la solidarietà tra produttori, cooperative e territori. Il progetto, che coincide con l’inizio della stagione di raccolta delle olive, mira a sostenere la resilienza dell’agricoltura in Palestina, anch’essa gravemente danneggiata dalle operazioni militari.

Nei mesi scorsi, esperti agronomi, cooperative, produttori biologici, amministrazioni locali e gruppi della società civile hanno partecipato a una serie di incontri con rappresentanti delle comunità agricole palestinesi, con lo scopo di costruire un’alleanza concreta.

La campagna, coordinata dalla padovana ACS ong – Associazione di Cooperazione e Solidarietà e dall’Arab Agronomists Association palestinese, è supportata da una rete ampia e variegata di realtà italiane e palestinesi impegnate nella cooperazione internazionale, nell’agricoltura responsabile e nella promozione della giustizia economica e sociale.

“I promotori dell’iniziativa – dice Nicola Manno, agroecologo e cooperante di ACS Italia – sono organizzazioni, cooperative e aziende che da anni sostengono concretamente le filiere agricole palestinesi, fornendo supporto tecnico quotidiano alle comunità rurali, promuovendo campagne etiche e prezzi solidali per garantire un reddito dignitoso ai produttori, oltre a pratiche agricole sostenibili e trasparenti per i consumatori. Non si tratta solo di commercio equo e solidale, ma di un impegno concreto per l’autodeterminazione delle comunità palestinesi. L’adesione a questa campagna comporta azioni tangibili: gli agricoltori promuovono iniziative di solidarietà nei loro territori e, dove possibile, applicano un sovrapprezzo solidale sui prodotti. I fondi raccolti sono destinati direttamente alle organizzazioni agricole palestinesi che difendono il territorio e ricostruiscono gli oliveti danneggiati”.

I primi sostenitori dell’iniziativa solo

Agricultural Development Association – PARC

Palestinian Farmers’ Union (PFU)

ACAD: The Arab Center for Agricultural Development

Rete Humus

Con.Pro.Bio. Lucano

UPBIO – Unione Produttori Biologici

Cooperativa agricole El Tamiso

La Molazza

BiOl

Cooperativa Nuovo Cilento

 

Per ampliare la rete di solidarietà, è stata avviata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, su cui potete leggere di più qui: www.produzionidalbasso.com/project/olivi-cultura-di-pace-sostieni-gli-olivicoltori-palestinesi-nella-difesa-della-loro-terra/

ORGANIC MARKET CONFERENCE 2025: IL BIOLOGICO SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO

ORGANIC MARKET CONFERENCE 2025: IL BIOLOGICO SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO

Un evento dedicato all’analisi di mercato, alle aspettative dei consumatori e alla produzione

Il 24 e 25 settembre a Bruxelles si terrà l’Organic Market Conference (OMC) 2025.

Organizzato da AöL e.V. e OPTA Europe, l’evento si concentrerà su alcuni punti centrali per lo sviluppo del settore, per scoprire nuovi canali di vendita, avviare collaborazioni e sviluppare una comprensione più approfondita del mercato biologico europeo.

Come si stanno sviluppando i mercati del biologico nei singoli paesi europei?

Quali aziende li stanno plasmando?

Quali sono le caratteristiche e le attese dei consumatori e come sono organizzate le strutture della produzione?

Su questi aspetti si farà luce insieme a ospiti del mondo della politica e dell’economia.

Previsti anche approfondimenti su mercati come Polonia, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

La conferenza si terrà presso il Comitato economico e sociale europeo, proprio nel cuore politico dell’UE.

Il 24 settembre si inizierà con un cocktail di benvenuto e una serata presso L42, un locale alla moda nel quartiere europeo di Bruxelles, dove ci sarà l’opportunità di incontrare e fare networking in modo informale con imprese e rappresentanti delle istituzioni europee.

 

AöL e OPTA coprono tutti i costi della conferenza e del catering, a carico dei partecipanti solo i costi di viaggio e soggiorno.

Per informazioni dettagliate sul programma  http://www.aoel.org/omc-25, per la registrazione gratuita: https://www.aoel.org/registration-omc-2025/

ORGANICADVICENETWORK: 60 STRUMENTI DIGITALI PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ORGANICADVICENETWORK: 60 STRUMENTI DIGITALI PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Scopri le risorse pratiche per tecnici e divulgatori europei suddivise in 5 reti tematiche per migliorare le competenze nelle pratiche biologiche.

Uno degli obiettivi fondamentali del progetto OrganicAdviceNetwork è potenziare le conoscenze e le competenze di tecnici e divulgatori impegnati nella consulenza sull’agricoltura biologica. Per raggiungere questo scopo, il progetto ha selezionato e raccolto 60 strumenti pratici tra video didattici, opuscoli, linee guida, abstract di pratiche agricole, strumenti di calcolo e molto altro.

Questa vasta raccolta digitale, sviluppata in collaborazione con organizzazioni provenienti da 13 Paesi europei, copre cinque reti tematiche principali dell’agricoltura biologica. Le risorse sono progettate per supportare i consulenti biologici di tutta Europa, fornendo informazioni aggiornate e approfondite sulle migliori pratiche per una produzione agricola sostenibile e biologica.

 

Le cinque reti tematiche di OrganicAdviceNetwork sono:

  • Produzione biologica di seminativi
  • Produzione biologica di ortaggi
  • Produzione biologica di frutta
  • Viticoltura biologica
  • Allevamento biologico dei ruminanti

 

Per accedere direttamente ai 60 strumenti digitali e approfondire ciascuna delle reti tematiche, è possibile cliccare sul link sottostante:

https://organic-farmknowledge.org/search-toolbox?tx_farmknowledgetools_toolsearch%5Baction%5D=search&tx_farmknowledgetools_toolsearch%5Bcontroller%5D=Tool&cHash=6c6435ccd91bab5c8420758dd102b5a7#results

PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATE PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DAL REPORT DI EGTOP

PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATE PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DAL REPORT DI EGTOP

L’Expert Group for Technical Advice on Organic Farming relaziona sui prodotti e le sostanze autorizzate in agricoltura biologica per la pulizia e la disinfezione

L’EGTOP (Expert Group for Technical Advice on Organic Farming) ha pubblicato la relazione tecnica finale sui prodotti e le sostanze autorizzate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (UE) 2018/848, per l’uso nella produzione biologica, in particolare per la pulizia e la disinfezione.

Il documento è disponibile anche al link: EGTOP Reports on Organic Production.

 

Per approfondimenti:

https://sinab.it/bionovita/cleaning-disinfection-lultimo-report-pubblicato-dallegtop/

IL BIOLOGICO FUORI DALLA NICCHIA

IL BIOLOGICO FUORI DALLA NICCHIA

Un nuovo progetto del Distretto Biologico delle Marche pe rendere il bio accessibile a tutti

 

il Distretto Biologico delle Marche entrerà in attività nelle prossime settimane con circa 92 mila ettari investiti in agricoltura biologica, uno dei valori percentuali più elevati fra le regioni italiane, raggiungendo con cinque anni di anticipo l’obiettivo europeo fissato dalla strategia From Farm to Fork per il 2030.

 

“Non basta coltivare il bio. Bisogna che esca dalla nicchia e per fare questo sta per partire un grande progetto: il Distretto Bio Marche” – dichiara Giovanni Battista Girolomoni, presidente del Distretto Biologico delle Marche.

 

ll progetto mira a superare la percezione del biologico come prodotto di nicchia, favorendone l’inserimento nel consumo quotidiano, grazie ad azioni di informazione, attività di consulenza e promozione delle produzioni biologiche, sia alle imprese aderenti e non, con l’obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche sui prodotti biologici e il metodo di produzione. Verrà così rafforzata l’identità del marchio ‘Bio’, conquistando sempre più la fiducia dei consumatori.

 

 

Per approfondimenti:

https://greenplanet.net/girolomoni-distretto-biologico-delle-marche-un-nuovo-progetto-per-rendere-il-bio-accessibile-a-tutti/

Distretto Biologico delle Marche, si parte!

 

PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

È stato pubblicato sulla piattaforma EUR-Lex il Regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 2021/1165 applicabile in tutti gli Stati membri, che stabilisce attraverso 13 articoli, l’utilizzo di determinati prodotti e sostanze, all’interno della produzione biologica.

Il Regolamento è stato emesso in data 15 luglio 2021 e si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2022, fatta eccezione per l’articolo 5 e l’articolo 7 che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2024 (Articolo 13Entrata in vigore e applicazioni).

All’interno dell’Articolo 1, il tema affrontato è quello delle Sostanze attive in prodotti fitosanitari. L’articolo definisce che soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/848, possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, a patto che tali prodotti: a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

L’Articolo 2 entra nel merito dei Concimi, gli ammendanti e i nutrienti, definendo che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella produzione biologica: come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e ad alcune altre particolari clausole.

L’Articolo 3 affronta il tema delle Materie prime per mangimi non biologiche, provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale. Definisce che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime di questa tipologia, a condizione che siano utilizzati in conformità ad alcune precise disposizioni.

All’interno dell’Articolo 4 il tema centrale sono gli Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. Il testo sottolinea che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 5 analizza i Prodotti per la pulizia e la disinfezione:
1) Consente l’utilizzo dei prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, che possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni.

2) Inoltre i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del sopracitato regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione europea.

3) I prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento, possono essere sfruttati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione.

4) Infine, in attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del sopracitato regolamento, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

L’Articolo 6 si focalizza sul tema degli Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici, affermando che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 7, dal titolo: Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, evidenzia che unicamente gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e con le disposizioni nazionali, basate sul diritto dell’Unione.

Nell’Articolo 8 l’argomento affrontato sono i Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito. Solamente i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento, possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

L’Articolo 9: Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino, determina che solo i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti di specifiche condizioni.

Nell’Articolo 10 è messa in evidenza la Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi.
1) Qualora un’autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente.

2) La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.

3) La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che: a) tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata; b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e c) l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

4) Alla scadenza del periodo di due anni l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo, sollevi obiezioni.

L’Articolo 11 definisce l’Abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2008. Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Infine l’Articolo 12 circoscrive alcune Disposizioni transitorie:
1) I prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all’allegato IV, parte D, del presente regolamento.

2) Gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

3) I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.
I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Fonte: Ruminantia