Suolo e Salute

Tag Archives: normativa UE

INDISCREZIONI SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO BIOLOGICO

INDISCREZIONI SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO BIOLOGICO

Tutto nasce da difficoltà con l’equivalenza coi Paesi terzi, ma si estende alla certificazione di gruppo, ai rivenditori, ai prodotti per la pulizia e la disinfezione e al pollame

 

Come già anticipato, la Commissione è al lavoro sulle modifiche al regolamento UE sul biologico n.848/2018.

Si tratta di una revisione necessaria: la Corte di Giustizia europea ha rilevato che l’attuale formulazione non mette sullo stesso piano i produttori europei e quelli dei Paesi terzi (tutto è nato dal ricorso di un produttore tedesco di integratori alimentari, che lamentava una disparità di trattamento con gli operatori statunitensi, che in base all’accordo di equivalenza possono commercializzare nella UE come biologici prodotti con l’aggiunta di Sali minerali e vitamine che invece sono esclusi per gli operatori europei).

A questo punto, già che c’erano, gli uffici della Commissione hanno deciso di metter mano anche ad altri punti del regolamento, su alcuni dei quali IFOAM Organics Europe aveva sollecitato una sistemata.

Risoluzione del caso sulle (limitate) differenze tra normativa UE e dei Paesi terzi

La proposta della Commissione è di estendere l’uso del logo biologico europeo e degli altri riferimenti al biologico agli alimenti e ai mangimi trasformati con ingredienti importati da paesi con i quali sono in corso accordi di equivalenza (USA, Argentina, Costa Rica, Cile, Giappone, Corea del Sud, eccetera) , ma di istituire una lista negativa di prodotti/sostanze/pratiche che, pur consentite dalla legislazione del Paese terzo, non possono essere accettati dall’UE nemmeno nel caso di accordi di equivalenza (tra queste, dovrebbero essere compresi il divieto di coltivazione idroponica, la legatura degli animali, la stimolazione elettrica, l’uso di tranquillanti per il trasporto degli animali, la fortificazione dei prodotti).

Pare anche che gli attuali accordi di equivalenza con i Paesi terzi verranno prorogati fino al 2036.

Alla complicata partita dei prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti di trasformazione e dei magazzini, che prevedeva una lista positiva dei prodotti utilizzabili (ancora molto lontana dall’approvazione) si è posto rimedio eliminandola.

Per quanto riguarda i gruppi di operatori (prevalentemente nei Paesi in via di sviluppo) la proposta è la soppressione del limite del fatturato aziendale per l’adesione e l’aumento dei limiti di ammissibilità (10 ettari in generale; 1 ettaro per le serre; 30 ettari nel caso di soli prati permanenti).

Dovrebbero poi poter essere esonerati dagli obblighi di controllo i piccoli rivenditori di prodotti non confezionati sotto le 10 tonnellate di vendite/anno

Viene introdotto (non si è capito per ora su richiesta di chi) un periodo di conversione di 5 settimane, per le quaglie (e un’età minima di 42 giorni alla macellazione) e la precisazione che il pollame giovane deve avere accesso alle aree aperte a partire dalla fase appropriata di piumaggio.

Pare verrà eliminato anche il periodo di 48 ore di sospensione dopo un trattamento veterinario per il quale non sia generalmente prevista una carenza e che sarà precisato che un’unità di produzione di pollame può essere costituita da più gruppi separati (era già l’interpretazione del nostro ministero, ma qualcun altro aveva opinioni diverse).

Naturalmente vi terremo aggiornati (nel frattempo potete consultare https://www.organicseurope.bio/).

NUOVI DOCUMENTI PER LE MERCI IMPORTATE DA PAESI TERZI

NUOVI DOCUMENTI PER LE MERCI IMPORTATE DA PAESI TERZI

Reg. (UE) 2024/2104: Attivazione del NOA (Notification of Arrival) per talune merci importate da Paesi terzi

In seguito all’entrata in vigore del Reg. (UE) 2024/2104 per le merci di origine non animale, quindi per merce soggetta ai controlli sanitari non armonizzati (disciplinati dalla legislazione nazionale) sarà prevista l’emissione da parte dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF) di un nuovo documento denominato “NOA” (Notification of Arrival).

Il NOA sostituirà il Documento Sanitario Comune di Entrata-D (DSCE-D/CHED-D), attualmente utilizzato per la maggior parte degli alimenti e dei mangimi di origine non animale e dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) in arrivo da Paesi terzi.

Con riferimento ai controlli ufficiali sulle partite biologiche destinate ad essere importate in Italia, per i prodotti per i quali è prevista l’emissione dei NOA, non è previsto il collegamento ai relativi COI e non sussiste l’obbligo di attendere l’esito dei controlli sul biologico per rilasciare il NOA.

Rimane, invece, l’obbligo di collegamento tra COI e CHED per i prodotti disciplinati dalla normativa dell’Unione (es. Reg. (UE) 2019/1793, ecc.) che stabilisce che i controlli sul biologico siano effettuati prima di quelli sanitari.

Per approfondimenti:

https://sinab.it/bionovita/importazioni-reg-ue-2024-2104-attivazione-in-traces-del-noa-notification-of-arrival-per-talune-merci-importate-da-paesi-terzi/

INDICAZIONE DI ORIGINE OBBLIGATORIA PER LA FRUTTA SECCA SGUSCIATA

INDICAZIONE DI ORIGINE OBBLIGATORIA PER LA FRUTTA SECCA SGUSCIATA

Dal 1° gennaio 2025 obbligo di indicazione d’origine della frutta secca sgusciata o essiccata e i prodotti di IV gamma

Dal 1° gennaio 2025 è scattato l’obbligo dell’indicazione d’origine della frutta secca sgusciata o essiccata, mettendo in trasparenza un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita dei consumi.

La novità, dal punto di vista normativo, si rifà al regolamento delegato numero 2429/2023 riguardante le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 novembre 2023. Va evidenziato che per il prodotto non sgusciato l’obbligo sull’indicazione della provenienza è già in vigore.

Il provvedimento prevede l’obbligo di etichettatura di origine non solo per la frutta secca sgusciata o essiccata, ma anche per i prodotti di IV gamma, per i funghi non coltivati, per lo zafferano e per i capperi. Con l’entrata in vigore dell’etichettatura recante l’origine del prodotto viene completato un iter partito nel 2017.

Le informazioni sull’origine devono essere chiaramente visibili sulla confezione e/o sull’etichetta e l’indicazione del paese d’origine deve risaltare rispetto all’indicazione del paese in cui è avvenuto il confezionamento.

Ancora rimane anonima l’indicazione della provenienza della frutta secca impiegata come ingrediente nella preparazione dei dolci.

La Coldiretti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare per rendere obbligatoria l’origine degli ingredienti su tutti gli alimenti in commercio nella Ue. L’obiettivo è raggiungere un milione di firme per garantire la trasparenza dell’informazione in tutta Europa su tutti i cibi.

 

Per approfondimenti:

https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/qualita/da-gennaio-in-vigore-letichetta-di-origine-per-la-frutta-secca/

https://www.myfruit.it/news/frutta-secca-a-gennaio-scatta-lobbligo-delletichetta