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PRODOTTI DOP-IGP: OBBLIGATORIO INDICARE IL NOME DEL PRODUTTORE

PRODOTTI DOP-IGP: OBBLIGATORIO INDICARE IL NOME DEL PRODUTTORE

Da maggio cambia l’etichettatura dei prodotti denominazione geografica. Siete pronti?

Il Regolamento Ue 2024/1143, entrato in vigore nel maggio 2024 riforma il sistema delle Indicazioni Geografiche nell’Unione europea e prevede un’applicazione progressiva di diverse disposizioni, tra cui una particolarmente rilevante in materia di etichettatura. Il considerando 50 indica “Al fine di dare visibilità ai produttori dei prodotti designati da indicazioni geografiche, dovrebbe essere obbligatorio indicare sull’etichetta il nome del produttore o, nel caso di prodotti agricoli, il nome dell’operatore”.

Il successivo art.37, comma 5 precisa quindi “Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto”.

L’obbligo scatta il 14 maggio 2026 e vale anche per le etichette a private label delle catene al dettaglio e per i distributori, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza nei confronti del consumatore, valorizzare il ruolo di chi ha davvero prodotto l’alimento e rendere la filiera più leggibile.

Trovi qui il regolamento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401143

CAMBIANO LE ETICHETTE DI CONFETTURE, MARMELLATE, SUCCHI E MIELE

CAMBIANO LE ETICHETTE DI CONFETTURE, MARMELLATE, SUCCHI E MIELE

Il 5 gennaio scorso è andato in Gazzetta il decreto legislativo 207 del 30.12.2025 che modifica i decreti legislativi su miele, succhi di frutta e prodotti affini, marmellate, confetture e prodotti affini. alcuni tipi di latte

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026, non c’è nessuna preoccupazione per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026 in conformità alle disposizioni vigenti in precedenza, che possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

In pratica cambiano le modalità d’indicazione d’origine del miele (non basta più indicare UE/non UE, è necessario indicare esattamente il Paese o i Paesi di raccolta), aumenta la percentuale di frutta nelle confetture, è introdotta la categoria dei “succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri” e viene autorizzato il claim “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”, viene modificata la composizione del latte parzialmente o totalmente disidratato.

Ci si attendeva che l’Italia cogliesse l’opportunità di consentire l’uso del termine “marmellata” diffusamente utilizzato dai consumatori per riferirsi anche alla “confettura”, denominazione legale ma non utilizzata nel linguaggio comune, ma il governo non ha ritenuto di farlo. Rimangono quindi valide le denominazioni distinte di confettura, marmellata di agrumi, gelatina (tutte eventualmente anche “extra”) e la solitaria “crema di marroni”.

Trovate il testo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/05/26G00001/sg