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OCCHIO AI TARTRATI

OCCHIO AI TARTRATI

Tra un anno gli agenti lievitanti dovranno essere biologici, ma non si escludono difficoltà

Il regolamento 1165/2021 (come modificato dal regolamento 2229/2023) indica che dal 1/1/2027 sia il tartrato di sodio (E335) che il tartrato di potassio (E336), ampiamente utilizzati come agenti lievitanti nei prodotti da forno, potranno essere utilizzati solo se di produzione biologica.

I tartrati sono ottenuti purificando i cristalli che si formano nel vino o dalle borlande sottoprodotto della distillazione; in teoria, è del tutto possibile produrli con metodi biologici, ma da quanto emerge dagli incontri del gruppo di lavoro delle imprese di trasformazione in ambito IFOAM Organics Europe, la questione potrebbe essere meno semplice di quanto appaia.

Sono infatti emersi dubbi sulla reperibilità in quantità sufficiente del cremor tartaro (da cui derivano i tartrati) prodotto da vino biologico, non perché i vini biologici ne producano meno, ma perché finora non è mai esistita una filiera che lo raccolga dalle cantine e dalle distillerie- che non sono generalmente di grandissime dimensioni-, che sarebbe tutta da inventare.

Al momento risulta essere certificato per la produzione biologica di tartrati solo un operatore (in Germania), che con tutta probabilità non sarà in grado di fornire tutta la UE con le decime di tonnellate di tartrati che sono necessarie ai produttori di biscotti e altri prodotti da forno.

È quindi opportuno che le aziende interessate all’uso dei due additivi accertino sin d’ora presso gli abituali fornitori la disponibilità di tartrati biologici per il 2027.

Qualora la disponibilità sia incerta, bisogna cominciare per tempo a testare formulazioni alternative delle ricette o, in alternativa, bisogna richiedere alla Commissione, tramite le autorità competenti nazionali e tramite le organizzazioni di categoria, uno slittamento del termine (o l’indicazione “di produzione biologica, se disponibile”, come già si è fatto per altre sostanze in passato).

La scadenza dell’1.1.2027 non sembri lontana, per modificare le caratteristiche dei tartrati previste dal regolamento serve un certo tempo, quindi bisogna muoversi in fretta, tenendo conto anche dell’eventuale necessità di modificare le etichette di tutti i prodotti con tartrati (se la scadenza dell’1/1/2027 non sarà modificata, da tale data non solo si dovranno utilizzare solo tartrati biologici, ma ciò dovrà risultare anche dall’elenco ingredienti, non si potranno più usare imballaggi che non ne indichino l’origine biologica).

NUOVI OGM: LA COMMISSIONE UE AMMORBIDISCE LE REGOLE

NUOVI OGM: LA COMMISSIONE UE AMMORBIDISCE LE REGOLE

Concordato tra Consiglio UE (cioè i ministri nazionali) e parlamento UE il nuovo quadro giuridico per i nuovi OGM (che in Europa si chiamano NBT New Breeding Techniques, sta a dire nuove tecniche genomiche, ma da noi NGT o, più elegantemente, TEA, tecniche di evoluzione assistita)

Nella notte del 3 dicembre, dopo mesi di negoziati, tra Consiglio e Parlamento si è raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta della Commissione europea sui “nuovi” OGM (NGT), fortemente sostenuti dalle organizzazioni agricole convenzionali e dalle multinazionali sementiere e altrettanto fortemente avversati dal movimento biologico.

L’accordo provvisorio è teso a ammorbidire le norme per la categoria di piante modificate geneticamente NGT1, considerate “equivalenti” alle colture convenzionali e rappresenta un grave rischio per la sovranità alimentare e l’autonomia sementiera europee, ma anche una vera e propria distrazione dalle effettive soluzioni agroecologiche necessarie per portare l’agricoltura verso la sostenibilità.

 

Il Consiglio ufficialmente sostiene che il nuovo regolamento che disciplinerà le NGT è teso a migliorare la competitività del settore agroalimentare e a garantire parità di condizioni per gli operatori europei, nel contempo rafforzando la sicurezza alimentare e riducendo la dipendenza dalle importazioni.

Come sottolinea IFOAM Organics Europe l’accordo provvisorio va invece a scapito delle garanzie essenziali per il sistema alimentare europeo, con conseguenze gravi per gli agricoltori, gli allevatori, i produttori, i consumatori e l’ambiente.

 

In sintesi:

 

Autorizzazioni

L’accordo prevede una procedura semplificata per l’autorizzazione di piante NGT1 (ottenute per mutagenesi mirata e cisgenesi) che saranno considerate equivalenti a quelle convenzionali), che dovrebbero essere esentate dalle attuali norme sugli OGM.

Per la categoria NGT2, con modifiche al genoma più rilevanti, invece, rimarrebbero in vigore le norme sugli OGM, compresa l’etichettatura dei prodotti.

 

Tracciabilità, etichettatura e coesistenza:

Saranno etichettati solo i semi, niente etichettatura per i prodotti derivati, né B2B né B2C.

In caso di presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiale NGT, non si configura un caso di non conformità.

Gli stati membri dovrebbero poter vietare la coltivazione di piante NGT2 nel loro territorio, così come possono adottare ogni opportuna misura di coesistenza.

In base a una relazione sull’impatto economico e amministrativo sul biologico nell’arco di 5-7 anni la Commissione può presentare una specifica proposta legislativa.

 

Brevetti

Previsto un codice di condotta da redigere entro un anno e mezzo e da rivedere dopo cinque: la Commissione redige il codice con il sostegno delle parti interessate (titolari di brevetti, piattaforme di licenze volontarie, allevatori, agricoltori, organizzazioni della società civile…) per dettagliare gli impegni dei titolari di brevetti a fornire informazioni chiare e accessibili al pubblico sui brevetti, a concedere a condizioni eque e ragionevoli e ad astenersi dal pretendere diritti di brevetto nei confronti degli agricoltori in caso di presenza involontaria e minore di materiale genetico brevettato. Il codice dovrebbe inoltre promuovere una partecipazione economicamente vantaggiosa per le PMI, accordi di licenza standard e meccanismi equi per la risoluzione delle controversie

La Commissione monitorerà il funzionamento del codice di condotta e, se dalla valutazione emergono violazioni gravi o frequenti delle disposizioni dovrebbe adottare misure adeguate, compresa l’eventuale proposta di misure legislative.

 

Varie

I nuovi OGM resistenti agli erbicidi o dannosi a causa delle tossine prodotte, verranno sempre classificati come NGT2, quindi non completamente deregolamentati

 

Ci saranno ulteriori riunioni tecniche per colmare le lacune entro la metà di gennaio, poi ci sarà la revisione da parte di giuristi-linguisti, a seguire voto in seno alla commissione ENVI (ambiente) per l’adozione dell’accordo (al più presto alla fine di gennaio), poi voto in plenaria in cui possono essere presentati emendamenti (ma difficili da approvare).

 

Prime valutazioni

L’ accordo manca di protezioni efficaci sui brevetti per le colture NGT (nonostante ad ampia maggioranza nel 2024 il Parlamento europeo avesse approvato una forte posizione sull’argomento) e non garantisce la piena tracciabilità in tutta la filiera: senza queste garanzie, l’Europa rischia di compromettere la libertà di scelta, la trasparenza per i consumatori e il futuro dell’agricoltura e dell’allevamento innovativi.

Nonostante la normativa europea pulluli di richiami al diritto dei consumatori all’informazione sugli alimenti che consumano, la proposta è tesa a impedire loro di sapere come viene prodotto il loro cibo: i semi NGT1 saranno etichettati come tali, ma non sarà necessario informare i consumatori di questa caratteristica nelle etichette degli alimenti posti in vendita.

 

Per approfondimenti: https://europa.today.it/deep/ngt-ue-nuova-generazione-ogm-cosa-cambia.html

INDICAZIONE DI ORIGINE OBBLIGATORIA PER LA FRUTTA SECCA SGUSCIATA

INDICAZIONE DI ORIGINE OBBLIGATORIA PER LA FRUTTA SECCA SGUSCIATA

Dal 1° gennaio 2025 obbligo di indicazione d’origine della frutta secca sgusciata o essiccata e i prodotti di IV gamma

Dal 1° gennaio 2025 è scattato l’obbligo dell’indicazione d’origine della frutta secca sgusciata o essiccata, mettendo in trasparenza un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita dei consumi.

La novità, dal punto di vista normativo, si rifà al regolamento delegato numero 2429/2023 riguardante le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 novembre 2023. Va evidenziato che per il prodotto non sgusciato l’obbligo sull’indicazione della provenienza è già in vigore.

Il provvedimento prevede l’obbligo di etichettatura di origine non solo per la frutta secca sgusciata o essiccata, ma anche per i prodotti di IV gamma, per i funghi non coltivati, per lo zafferano e per i capperi. Con l’entrata in vigore dell’etichettatura recante l’origine del prodotto viene completato un iter partito nel 2017.

Le informazioni sull’origine devono essere chiaramente visibili sulla confezione e/o sull’etichetta e l’indicazione del paese d’origine deve risaltare rispetto all’indicazione del paese in cui è avvenuto il confezionamento.

Ancora rimane anonima l’indicazione della provenienza della frutta secca impiegata come ingrediente nella preparazione dei dolci.

La Coldiretti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare per rendere obbligatoria l’origine degli ingredienti su tutti gli alimenti in commercio nella Ue. L’obiettivo è raggiungere un milione di firme per garantire la trasparenza dell’informazione in tutta Europa su tutti i cibi.

 

Per approfondimenti:

https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/qualita/da-gennaio-in-vigore-letichetta-di-origine-per-la-frutta-secca/

https://www.myfruit.it/news/frutta-secca-a-gennaio-scatta-lobbligo-delletichetta