Le definizioni di “produzione biologica” e “fasi della produzione, preparazione e distribuzione” riportate nel  Reg. CE 834/07 all’art. 2, chiariscono il concetto che anche i distributori a marchio e coloro che commercializzano prodotti bio debbano essere assoggettati e quindi che non possano beneficiare dell’esenzione al controllo di cui all’art. 28 del Reg. CE 834/07.

 ART. 2 REG. CE 834/2007

a) «produzione biologica»: l’ impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
b) «fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l’ etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;

 ARTICOLO 28 REG. CE 834/2007
1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell ’ articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:
a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l ’ attività stessa è esercitata;
b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27.
[….]
L ’ operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.
2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.*

* (L’autorità competente italiana ha legiferato tramite DM 6793 del 18/07/2018).

Secondo la Nota Ministeriale 26452 del 10/04/2018, in etichetta devono comparire i riferimenti relative alla certificazione bio dell’Operatore che svolge l’attività di preparazione più recente, ovvero di chi confeziona, o se diverso, di chi appone fisicamente l’etichetta. Ciò vale anche per le etichette a marchio terzi. In aggiunto, la nota ministeriale richiede di far comparire anche la ragione sociale dell’Operatore che svolge l’attività di preparazione più recente. Questa disposizione si aggiunge a quanto previsto per i medesimi prodotti convenzionali, per i quali è previsto attualmente esclusivamente l’indirizzo dello stabilimento di confezionamento.

L’Operatore quindi che svolge attività di preparazione per conto terzi, qualora svolgesse anche l’etichettatura del prodotto (intesa come apposizione fisica dell’etichetta) dovrà richiedere al proprio ente di certificazione l’approvazione delle etichette dei propri clienti.

Pagina aggiornata al 28/01/2019