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Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura di alimenti biologici per animali da compagnia.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prodotti biologici, la presente norma disciplina la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura di alimenti biologici per animali da compagnia (art. 95, par. 5 del Reg. (CE) n. 889/08) Ai fini della presente norma, per alimento biologico per animali da compagnia si intende qualsiasi alimento biologico destinato all’alimentazione di animali da compagnia, cosi come definiti dall’art. 3, paragrafo 2, lettere d) ed f) del Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, quali animali appartenenti ad una specie normalmente non destinata al consumo umano nell’Unione Europea.

L ‘operatore che intende produrre, preparare, commercializzare ed etichettare alimenti biologici per animali da compagnia in conformità al metodo di produzione biologico oltre al rispel10 delle disposizioni generali sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi e degli additivi in essi contenuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve conformare la sua attività a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e dal Reg. (CE) n.88g/2008 e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di:

  • definizioni, principi e obiettivi della produzione biologica;
  • norme di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e

importazione di prodotti biologici;

  • etichettatura dei prodotti biologici;
  • controlli e certificazione della produzione biologica.

Gli alimenti biologici per animali da compagnia possono contenere tutti i prodotti e gli ingredienti ottenuti in conformità alla produzione biologica e le materie prime, gli additivi, i prodotti. le sostanze e gli ingredienti di cui agli Allegati V, VI, VIII e IX del Reg. (CE) n. 889/2008 in conformità con le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 e nel Reg. (CE) n. 767/2009 della Commissione del 13 luglio 2009.

Le materie prime di cui all’Allegato Degli ingredienti non biologici di origine agricola di cui all’Allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 possono anche essere utilizzati nella relativa forma idrolizzata in conformità al Reg. (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 a condizione che il processo di idrolisi non comporti modifiche chimiche (trattamento con acidi/alcali) e che gli enzimi, eventualmente utilizzati, non siano prodotti con microrganismi geneticamente modificati.

Sono sempre e comunque vietati l’uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivali o ottenuti da organismi geneticamente modificati e l’uso di radiazioni ionizzanti.

Identificazione e tracciabilità

L’identificazione degli alimenti biologici per animali da compagnia deve essere garantita per tutto il suo ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione e la tracciabilità deve essere gestita per lotti.

L’operatore, ai sensi degli art. 66 e 89 del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, tiene una contabilità di magazzino che, oltre alle informazioni obbligatorie, riporta i seguenti dati:

  1. a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l’esportatore dei prodotti;
  2. b) la natura e i quantitalivi dei prodotti biologici consegnati all’unità e, se del caso, di tutti i materiali

acquistati, nonché l’uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione degli alimenti biologici per animali da compagnia composti:

  1. c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
  2. d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti – diversi dai consumatori

finali – di tutti i prodotti che hanno lasciato l’unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario:

  1. e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.
  1. 2. La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del

ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione utile all’organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili comprendono dati relativi all’origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti di alimenti biologici per animali da compagnia.

Oltre agli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 16321 del 9 agosto 2012, il certificato di conformità consente l’identificazione del tipo o della gamma di alimenti biologici per animali da compagnia nonché del relativo periodo di validità.

Etichettatura

Ai fini dell’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, oltre alle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia degli analoghi prodotti convenzionali, sono riportate le indicazioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti biologici. Il termine “bio” o “biologico· può essere utilizzato nella denominazione di vendita degli alimenti biologici per animali da compagnia purché gli stessi siano conformi alla presente norma e che almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico in conformità al Reg.(CE) 834/2007.

Il termine “bio” o “biologico” può essere utilizzato soltanto nell’elenco degli ingredienti degli alimenti biologici per animali da compagnia purché gli stessi ingredienti siano conformi alla presente norma nazionale. In questo caso l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. I termini e l’indicazione della percentuale di ingredienti biologici non devono essere posti in maggiore risalto rispetto alla descrizione o al nome del prodotto e quindi devono comparire con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli degli altri ingredienti non biologici.

 

per informazioni in merito: sviluppo@suoloesalute.it

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