Pubblicato il Reg. 354/2014 che modifica il Reg.(CE) 889/2008

La Commissione UE ha pubblicato l’8 aprile u.s. il Regolamento di Esecuzione n. 354/2014, recante modifiche agli allegati I, II, V e VI e all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 889/2008 che riporta le modalità di applicazione del rego­lamento (CE) n. 834/2007 riguardo la produzione biologica  l’etichettatura e i controlli dei prodotti biologici. Nello specifico, il Reg. 354 recepisce in particolare una serie di richieste provenienti dal mondo produttivo italiano e per questo supportate dal Mipaaf in collaborazione con il CRA.

Qui di seguito si sintetizzano le principali modifiche apportate da approfondire con la lettura del Regolamento:

– sono state incluse nell’allegato I del Reg. (CE) n.889/08 concimi ed ammendanti, le sostanze digestato da biogas, proteine idrolizzate da sottoprodotti di origine animale, leonardite, chitina e sapropel ;

– il limite «0» per il cromo VI relativo a determinate sostanze elencate  nell’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 è stato sostituito da “non rilevabile”;

– sono stati inclusi nell’allegato II del Reg. (CE) n. 889/08 i prodotti fitosanitari grasso di pecora, laminarina e silicato d’alluminio (caolino);

– sono state eliminate dall’allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 le sostanze  attive gelatina, il rotenone estratto da Derris spp., Lonchocarpus spp. e Therphrosia spp., il fosfato di diammonio, l’ottanoato di rame, l’allume di potassio (solfato di alluminio, kalinite), gli oli minerali e il permanganato di potassio in quanto non più previste dalla legislazione orizzontale sui prodotti fitosanitari (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione);

– sono state adattate  denominazione, descrizione, requisiti di composizione e condizioni per l’uso di talune sostanze e microrganismi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, segnatamente riguardo a oli vegetali, microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie, feromoni, rame, etilene, olio di paraffina e bicarbonato di potassio ;

– sono stati reinseriti i prodotti omeopatici nell’art. 24 par. 2 del Regolamento (CE) n. 889/08 in quanto erroneamente omessi dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012;

– nell’allegato V “Materie prime per mangimi” del Reg. (CE) n. 889/08 è stato soppresso  il fosfato deflourato (descrizione erroneamente generica) reinserendo il fosfato monocalcico deflourato ed il fosfato

bicalcico deflourato, prodotti erroneamente sostituiti in precedenza dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 ;

– nell’allegato VI “Additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale” del Reg. (CE) n. 889/08  è stata soppressa la precedente approvazione della clinoptilolite concessa dal regolamento(CE) n. 1810/2005 della Commissione ,  ne è stato ampliato l’uso come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e ne è stato cambiato il codice, ora 1g568.

L’art. 2 relativo al reinserimento dei prodotti omeopatici, si applica a partire dal 16 Giugno 2012.

Il testo in italiano del Regolamento 354/2014 è consultabile a questo link.

Fonte: Commissione UE, Sinab

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