Suolo e Salute

Category: Bio News

Il futuro dell’orto? In verticale…

Tra le molte soluzioni ipotizzate per rispondere alla sempre crescente domanda alimentare, una in particolare sembra uscita dalla pena di uno scrittore di fantascienza. Si tratta degli orti verticali, sofisticate soluzioni architettoniche in grado di garantire lo sviluppo in altezza di intere pareti coltivate a frutta e ortaggi. Lungi dall’essere il sogno di un qualche visionario, le serre verticali cominciano ad essere una realtà tangibile, come testimonia l’interesse e lo spazio dato dai media all’argomento. E’ dell’altro giorno un articolo apparso sul sito web del Daily Mail, noto quotidiano d’oltremanica, dedicato proprio alla nuova tendenza del settore. “I produttori agricoli si stanno interessando sempre più alla costruzione di grattacieli serra che potrebbero ospitare centinaia di piani di coltivazioni, nel tentativo di rendere l’agricoltura più economica, sostenibile e in grado di soddisfare la crescente doma nda di cibo” – si legge on line. In particolare uno degli stati più avanzati in questo specifico ambito è la Svezia, dove la piccola città di Linkoping vedrà sorgere a breve una struttura di 54 metri di altezza in grado di produrre un vasto assortimento di verdure a foglia. Sulla stessa strada anche alcune realtà in Giappone, Cina, Singapore e negli Stati Uniti. La risposta alla perdita di superficie agricola? Potrebbe in parte essere trovata in queste futuristiche forme di coltivazione.

Fonte: Agrapress

Coldiretti: il caldo fuori stagione minaccia il Made in Italy

Giorni di temperature particolarmente miti per il periodo, quelle registrate nel week end dell’Epifania su gran parte della penisola. Un clima senza dubbio gradevole, ma certamente fuori stagione, che rimarca una volta di più l’entità dei cambiamenti climatici che stanno coinvolgendo anche il nostro paese. E l’agricoltura è senza dubbio uno dei settori a pagare il prezzo più elevato degli sconvolgimenti atmosferici di cui siamo testimoni. Secondo Coldiretti infatti il 2012 appena concluso è stato il quinto anno più caldo di sempre (a partire dal 1800, quando sono cominciate le moderne rilevazioni meteorologiche), superiore di oltre 1 °C rispetto alla media e con precipitazioni in cal del 6%, secondo le stime dell’Isac-Cnr. Situazione che, come si legge in un comunicato Coldiretti, hanno portato ad un crollo dei raccolti soprattutto per alcuni prodotti al centro della dieta mediterranea, dalle uve alle olive fino al pomodoro. “Quest’anno – chiosa la nota – il risultato del cambiamento climatico e’ stato il crollo del raccolto Made in Italy, che e’ in grado di garantire scorte alimentari nazionali per soli 9 mesi, a causa della siccità estiva, ma anche del gelo invernale e dei nubifragi autunnali”.
Fonte: Agrapress

Catania soddisfatto per l’approvazione del decreto sugli ortofrutticoli di quarta gamma

“Sono particolarmente soddisfatto dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sul decreto per la disciplina del commercio dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, che assicura da una parte la garanzia della sicurezza alimentare ai consumatori, dall’altra la certezza giuridica agli operatori di questo importante segmento dell’agroalimentare italiano, per il quale la nostra industria è leader in Europa”.
Si è espresso in questi termini il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania commentando l’intesa raggiunta per dare pratica attuazione alla legge 13 maggio 2011 n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, ovvero quelli pronti per il consumo. Il provvedimento stabilisce i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari che devono essere rispettati durante la lavorazione dei prodotti, il loro confezionamento, la successiva conservazione e distribuzione, oltre alle informazioni minime che devono essere riportate sulle confezioni, inserendo inoltre l’obbligo dell’utilizzo di imballaggi ecocompatibili.
Fonte: Mipaaf, AIOL

Nuove tutele per l’olio extravergine d’oliva

E’ stata approvato subito prima della pausa natalizia il disegno di legge sulla tracciabilità dell’olio extravergine d’oliva, sul filo di lana prima dello scioglimento delle Camere. La legge prevede una serie di indicazioni circa visibilità, leggibilità e distinguibilità delle etichette e dell’origine degli oli, al fine di ridurre il più possibile le indicazioni volutamente ambigue o fuorvianti che possono disorientare il consumatore. Sono poi espressamente vietati riferimenti geografici non corrispondenti alle effettive zone di produzione o omissioni riguardo la provenienza delle olive. Stretta anche sull’uso dei marchi di impresa, che a loro volta non possono essere ingannevoli.
La legge inoltre contempla una serie di criteri cui gli assaggiatori dovranno attenersi nella verifica delle qualità organolettiche degli oli d’oliva vergini: scelta e utilizzo degli utensili, criteri di selezione dei campioni etc.
Per quanto riguarda conservazione e consumo nei pubblici esercizi, vengono fissati dei criteri a tutela della corretta conservazione del prodotto e delle sue proprietà (non sarà più possibile conservare un olio dopo i 18 mesi dall’imbottigliamento né consumare l’olio in contenitori privi di chiusura). In aggiunta, viene stabilita una serie di criteri ulteriori di tutela riguardo il mercato degli oli e le importazioni, limitando ad una all’anno le vendite sottocosto e introducendo pene più severe nel caso di contraffazione o adulterazione dei prodotti.
“La qualità dell’olio italiano da oggi in poi sarà tutelata da una legge che garantisce provenienza e marchi del nostro oro giallo”, ha dichiarato Paolo Russo, presidente della commissione Agricoltura che ha definitivamente licenziato la legge in questione. “Il messaggio che il Parlamento ha voluto lanciare – ha continuato Russo– è chiaro ed univoco. I prodotti che fanno della qualità italiana una bandiera rappresentano un contesto che va ben oltre quello meramente produttivo. Sono l’emblema di territori e paesaggi, di tradizioni culturali ed agroalimentari che si tramandano da generazioni e che sono nel dna del nostro Belpaese”.
Fonte: AIOL

Finalmente il vino bio!

Finalmente il vino bio!

A oltre venti anni dalla prima regolamentazione dell’agricoltura biologica in Europa con il Reg. CEE 2092/91, l ‘otto marzo di quest’anno è  stato finalmente pubblicato il Regolamento di Esecuzione UE n. 203/2012, che modifica il Regolamento CE 889/2008 e introduce le norme per la produzione del vino biologico.

Dalla campagna vitivinicola 2012 si potrà  dunque associare alla denominazione di vendita del vino la qualifica “biologico” e soprattutto si potrà  apporre nelle etichette l’eurofoglia, il logo europeo che contraddistingue tutti i prodotti biologici.
I vini ottenuti entro il 31/07/2012 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte come “vini ottenuti da uve biologiche” senza recare in etichetta il “logo biologico dell’UE” o in alternativa essere riconosciuti in modo retroattivo come “vini biologici”.
L’Operatore che intende commercializzare il vino ottenuto prima del 31/07/2012 con la qualifica di “vino biologico” potrà  farlo a patto che possa dimostrare la conformità  del prodotto al Reg. CE 834/2007 solo a partire dal 01/08/2012, data in cui il Reg. UE n. 203/2012 diventa applicabile , e seguendo la procedura di seguito descritta:Invio documentazione alla Direzione Regionale: l’operatore dovrà compilare ed inviare alla Direzione Regionale di competenza la “Dichiarazione di conformità al Reg. CE 834/07 di vino ottenuto prima del 31.07.2012” utilizzando il modulo RQ 16.27 sottoscritto dal responsabile dell’azienda.
Qualora la materia prima utilizzata per la produzione di vino sia di origine extra aziendale, l’operatore deve allegare, alla dichiarazione di conformità di cui sopra, anche il documento giustificativo o il documento di transazione attestante la qualifica di materia prima biologica emessi dall’OdC del fornitore.
Qualora invece i processi di vinificazione siano stati delegati a terzi operatori controllati, l’azienda deve allegare il documento giustificativo dell’operatore terzo che attesti la qualifica di “biologico” per la produzione di vino o in alternativa la dichiarazione di conformità del processo di vinificazione emessi dall’Organismo di Controllo terzo.
Nel caso in cui l’Operatore voglia commercializzare una parte o l’intera totalità del prodotto dichiarato nel modulo di cui sopra con etichetta destinata al consumatore finale, la Dichiarazione dovrà essere accompagnata dal Modulo di richiesta approvazione etichetta (RQ16.14).Obblighi per l’operatore: qualora i controlli effettuati da Suolo e Salute a seguito dell’invio della documentazione richiesta diano esito positivo, l’emissione del nuovo Documento Giustificativo e eventualmente dell’Approvazione Etichetta obbliga l’Operatore a conservare le registrazioni documentali a supporto della conformità al Reg. CE 834/07 per un periodo minimo di 5 anni dopo l’immissione sul mercato dei vini ottenuti da uve biologiche, nei quali siano riportate almeno le quantità in litri per tipologia di vino e di annata.
Sulle fatture e documenti accompagnatori dei vini che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo della qualifica di “vino biologico”, l’Operatore dovrà riportare i riferimenti al nuovo Documento Giustificativo e specificare la qualifica di biologico nella denominazione di vendita del prodotto.

Tra le novità  di maggiore interesse, il nuovo Regolamento fissa il tenore massimo di solfiti per i vini rossi a 100 mg/L (150 mg/L per il vino convenzionale), per i vini bianchi e rosè  a 150 mg/L (200 mg/L per il vino convenzionale), con un differenziale di 30 mg/L quando il tenore zuccherino residuo è superiore a 2 g/L, mentre per tutte le altre tipologie di vino il tenore  è  ridotto di 30 mg/L rispetto ai limiti fissati nel convenzionale.
Inoltre il Reg.203/2012 vieta le tecniche di desolforazione con procedimenti fisici, la parziale concentrazione a freddo, il trattamento di elettrodialisi e il trattamento con scambiatori cationici per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, la dealcolizzazione parziale del vino;
Alcune tecniche invece vengono autorizzate solo a specifiche condizioni: il trattamento termico a condizione che non si superino i 70°C, la centrifugazione e la filtrazione con o senza i materiali filtranti inerti a condizione che le dimensione dei pori non siano inferiori a 0,2 micron.
Tali divieti e limitazioni pregiudicano dunque l’utilizzo nel processo di trasformazione dei mosti rettificati concentrati (MCR) e dei mosti concentrati (MC) ottenuti per desolforazione e con T°> 70°C, mentre  è  consentito l’utilizzo di MCR e MC che non derivino da mosti muti e ottenuti a partire da mosti freschi refrigerati.
Infine i trattamenti termici, l’impiego di resine a scambio ionico e l’osmosi inversa sono pratiche per il momento ammesse dal Reg. UE 203/2012 ma il loro utilizzo sarà  ridiscusso entro il 1° Agosto 2015 allo scopo di una graduale eliminazione.
Il nuovo Regolamento inserisce nel Reg.CE 889/2008 l’allegato VIII bis che disciplina i prodotti e le sostanze utilizzate nel processo di vinificazione, autorizzando per quanto riguarda gli ingredienti e i coadiuvanti di processo, quelli di origine naturale con la raccomandazione di preferire l’origine biologica (ad esempio nel caso dei lieviti, tannini, ovoalbumina e delle proteine vegetali), e limitando invece quelli di sintesi.
Il nuovo Reg. UE n. 203/2012 e le procedure di Suolo e Salute per il riconoscimento retroattivo della qualifica “biologico” si applicano anche agli aceti di vino, all’Aceto Balsamico di Modena IGP e ai condimenti derivati dal processo di trasformazione delle uve.
Per ulteriori informazioni tecniche e di dettaglio maggiore si rimanda al testo integrale del Reg. UE n. 203/2012 disponibile sul sito di Suolo e Salute e si ricorda che Suolo e Salute rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per informazioni:
Direzione Tecnica di Suolo e Salute
direzione@suoloesalute.it

Regolamento UE 203/2012
Richiesta approvazione etichetta
Dichiarazione conformità vino
Limiti consentiti solforosa